Art. 1
In vigore dal 4 ago 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti del 31 ottobre 1888, n. 3141 (serie 3ª parte supplementare), del 2 giugno 1889, n. 3391 (serie 3ª, parte supplementare), del 2 luglio 1891, n. 296 (parte supplementare), e del 29 dicembre 1892, n. 986 (parte supplementare), pel collegio «Regina Margherita» in Anagni;
Riconosciuta la necessità di modificare il ruolo organico del personale del collegio stesso;
Veduto il bilancio di previsione per la spesa del Ministero di pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1894-95, approvato con la legge del 28 giugno 1894, n. 259;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato e reso esecutorio, dal 1° luglio 1894, il ruolo organico del personale del collegio «Regina Margherita» in Anagni, unito al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal suddetto Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° luglio 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1894.
Reg. 195. Atti del Governo a f. 285. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.
G. Baccelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-07-01;305#art-1