Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 ago 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti i Nostri decreti del 31 ottobre 1888, n. 3141 (serie 3ª parte supplementare), del 2 giugno 1889, n. 3391 (serie 3ª, parte supplementare), del 2 luglio 1891, n. 296 (parte supplementare), e del 29 dicembre 1892, n. 986 (parte supplementare), pel collegio «Regina Margherita» in Anagni; Riconosciuta la necessità di modificare il ruolo organico del personale del collegio stesso; Veduto il bilancio di previsione per la spesa del Ministero di pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1894-95, approvato con la legge del 28 giugno 1894, n. 259; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato e reso esecutorio, dal 1° luglio 1894, il ruolo organico del personale del collegio «Regina Margherita» in Anagni, unito al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal suddetto Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° luglio 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1894. Reg. 195. Atti del Governo a f. 285. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. G. Baccelli.
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