Art. 2
In vigore dal 12 lug 1894
Il detto asilo è costituito in ente morale, ed è affidato transitoriamente in amministrazione alla locale congregazione di carità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1894.
UMBERTO
Registrato alla corte dei conti addì 23 giugno 1894.
Reg. 195. Atti del Governo a f. 225. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA
F. Crispi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-06-07;278#art-2