Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 lug 1894
Il detto asilo è costituito in ente morale, ed è affidato transitoriamente in amministrazione alla locale congregazione di carità. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1894. UMBERTO Registrato alla corte dei conti addì 23 giugno 1894. Reg. 195. Atti del Governo a f. 225. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA F. Crispi.
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