Art. 1
In vigore dal 14 dic 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni del consiglio comunale e della congregazione di carità di Pontecurone (Alessandria) relative al concentramento nella congregazione stessa - previa la sua erezione in ente morale - del legato Cattaneo attualmente amministrato dal parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Pontecurone
Visto il ricorso avanzato dal parroco amministratore contro il proposto concentramento;
Vista la decisione emessa dalla giunta provinciale amministrativa di Alessandria;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il legato Cattaneo è eretto in ente morale e la sua amministrazione viene concentrata nella congregazione di carità di Pontecurone.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1893.
Reg. 193. Atti del Governo a f. 151. Petrecca.
Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli G. Armò.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-08-06;468#art-1