Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 dic 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni del consiglio comunale e della congregazione di carità di Pontecurone (Alessandria) relative al concentramento nella congregazione stessa - previa la sua erezione in ente morale - del legato Cattaneo attualmente amministrato dal parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Pontecurone Visto il ricorso avanzato dal parroco amministratore contro il proposto concentramento; Vista la decisione emessa dalla giunta provinciale amministrativa di Alessandria; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il legato Cattaneo è eretto in ente morale e la sua amministrazione viene concentrata nella congregazione di carità di Pontecurone. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1893. Reg. 193. Atti del Governo a f. 151. Petrecca. Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli G. Armò. G. Giolitti.
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