Art. 3

In vigore dal 24 set 1893
Gli studi, che possono compiersi nel collegio sono: 1° - Il corso elementare completo; 2° - I corsi complementari e normali ed alcuni altri speciali per l'avviamento a professione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-07-18;356#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo