Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 set 1893
Gli studi, che possono compiersi nel collegio sono: 1° - Il corso elementare completo; 2° - I corsi complementari e normali ed alcuni altri speciali per l'avviamento a professione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-07-18;356#art-3