Art. 1

In vigore dal 20 dic 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Carignano (Torino), colle quali si promosse il raggruppamento dell'ospedale Quaranta a quello denominato «dei poveri infermi sotto l'invocazione di SS. Maria e Antonio da Padova»; Visto il voto della giunta provinciale amministrativa; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il predetto ospedale Quaranta è raggruppato all'ospedale «dei poveri infermi» di Carignano. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1893. Reg. 193. Atti del Governo a f. 216. Petrecca. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. Armò. G. Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;513#art-1

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