Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 dic 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Carignano (Torino), colle quali si promosse il raggruppamento dell'ospedale Quaranta a quello denominato «dei poveri infermi sotto l'invocazione di SS. Maria e Antonio da Padova»;
Visto il voto della giunta provinciale amministrativa;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il predetto ospedale Quaranta è raggruppato all'ospedale «dei poveri infermi» di Carignano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1893.
Reg. 193. Atti del Governo a f. 216. Petrecca.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. Armò.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-05-25;513#art-1