Art. 1
In vigore dal 30 mag 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il nuovo statuto organico deliberato dall'amministrazione dell'asilo infantile di Olcenengo (Novara) e da essa presentato alla Nostra approvazione per essere sostituito a quello approvato con regio decreto 13 aprile 1874;
Viste le relative deliberazioni della medesima amministrazione, del consiglio comunale di Olcenengo, e della giunta provinciale amministrativa di Novara;
Visti la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Olcenengo in data 27 marzo 1893, composto di 37 articoli, al 23° dei quali viene fatta la seguente aggiunta: «La scelta non potrà, ad ogni modo, cadere che sopra maestre munite di regolare patente.»
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1893.
Reg. 191. Atti del Governo a f. 114. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-04-16;233#art-1