Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mag 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il nuovo statuto organico deliberato dall'amministrazione dell'asilo infantile di Olcenengo (Novara) e da essa presentato alla Nostra approvazione per essere sostituito a quello approvato con regio decreto 13 aprile 1874; Viste le relative deliberazioni della medesima amministrazione, del consiglio comunale di Olcenengo, e della giunta provinciale amministrativa di Novara; Visti la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il regolamento 5 febbraio 1891, n. 99; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il nuovo statuto organico dell'asilo infantile di Olcenengo in data 27 marzo 1893, composto di 37 articoli, al 23° dei quali viene fatta la seguente aggiunta: «La scelta non potrà, ad ogni modo, cadere che sopra maestre munite di regolare patente.» Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1893. Reg. 191. Atti del Governo a f. 114. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. G. Giolitti.
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