Art. 2

In vigore dal 29 apr 1893
I liquidatori saranno nominati dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1893. Reg. 191. Atti del Governo a f. 22. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. G. Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-30;178#art-2

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Art. 2 Che autorizza prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1892-93. | Portale Normativo