Art. 2
2 / 2In vigore dal 29 apr 1893
I liquidatori saranno nominati dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1893.
Reg. 191. Atti del Governo a f. 22. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
G. Giolitti.
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