Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 apr 1893
I liquidatori saranno nominati dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1893. Reg. 191. Atti del Governo a f. 22. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. G. Giolitti.
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