Statuto›Capo II
Art. 5
In vigore dal 6 mag 1893
Il consiglio d'amministrazione:
1.° Delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
2.° Determina contratti da farsi e le loro condizioni;
3.° Risolve sull'accettazione delle eredità, legati ed elargizioni fatte all'istituzione;
4.° Stabilisce la distribuzione delle rendite nei modi da indicarsi in appresso al capo IV;
5.° Invia annualmente ai tre comuni interessati una copia del preventivo e consuntivo di amministrazione;
6.° Nomina e revoca gli impiegati, ne determina gli obblighi, ne stabilisce gli stipendi e retribuzioni;
7.° Propone le modificazioni al presente statuto, da approvarsi dai comuni interessati e dall'autorità competente, e redige i regolamenti di amministrazione;
8.° Sceglie ogni tre anni nel suo seno un presidente ed un segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-5