StatutoCapo II

Art. 5

In vigore dal 6 mag 1893
Il consiglio d'amministrazione: 1.° Delibera sui bilanci preventivi e consuntivi; 2.° Determina contratti da farsi e le loro condizioni; 3.° Risolve sull'accettazione delle eredità, legati ed elargizioni fatte all'istituzione; 4.° Stabilisce la distribuzione delle rendite nei modi da indicarsi in appresso al capo IV; 5.° Invia annualmente ai tre comuni interessati una copia del preventivo e consuntivo di amministrazione; 6.° Nomina e revoca gli impiegati, ne determina gli obblighi, ne stabilisce gli stipendi e retribuzioni; 7.° Propone le modificazioni al presente statuto, da approvarsi dai comuni interessati e dall'autorità competente, e redige i regolamenti di amministrazione; 8.° Sceglie ogni tre anni nel suo seno un presidente ed un segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-5

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Art. 5 Che approva lo statuto organico del lascito scolastico Sbarretti a pro dei nativi di Imola, Spoleto e Montefranco. | Portale Normativo