Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 6 mag 1893
Scopo del lascito è quello di somministrare i mezzi per istruirsi con buon successo nelle belle arti e negli studi primieramente ai discendenti maschi dei fratelli e sorelle germani del testatore, fino a che ve ne saranno, ed in seguito ai giovani nativi di Montefranco, Spoleto ed Imola, secondo le norme e condizioni prescritte dal fondatore.
Le condizioni, colle quali dovrà procedersi alla somministrazione dei mezzi, sono indicate nei capi III e IV del presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-03-09;185#art-s-2