Art. 1
In vigore dal 26 mar 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile di Valle San Bartolomeo, sobborgo della città di Alessandria per la costituzione in ente morale di quell'istituto e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci della direzione dell'asilo e del consiglio comunale di Alessandria;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il relativo regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile di Valle San Bartolomeo (Alessandria) è costituito in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico in data del 14 dicembre 1892 composto di numero trentaquattro articoli, previa aggiunta all'art. 9, ultimo capoverso, della parola «oppure del» dopo la parola «statuto» e previa modificazione dell'art. 22 nel seguente modo: Si provvede alla istruzione ed alla educazione col mezzo di una o più maestre, le quali dovranno essere munite della patente che le abiliti all'insegnamento. Potranno essere addette all'insegnamento anche assistenti maestre e per queste non sarà necessaria la patente.
Il predetto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1893.
Reg. 190. Atti del Governo a f. 111. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-05;78#art-1