Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 mar 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile di Valle San Bartolomeo, sobborgo della città di Alessandria per la costituzione in ente morale di quell'istituto e per l'approvazione del relativo statuto organico; Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci della direzione dell'asilo e del consiglio comunale di Alessandria; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il relativo regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile di Valle San Bartolomeo (Alessandria) è costituito in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico in data del 14 dicembre 1892 composto di numero trentaquattro articoli, previa aggiunta all'art. 9, ultimo capoverso, della parola «oppure del» dopo la parola «statuto» e previa modificazione dell'art. 22 nel seguente modo: Si provvede alla istruzione ed alla educazione col mezzo di una o più maestre, le quali dovranno essere munite della patente che le abiliti all'insegnamento. Potranno essere addette all'insegnamento anche assistenti maestre e per queste non sarà necessaria la patente. Il predetto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1893. Reg. 190. Atti del Governo a f. 111. Gaffino. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. G. Giolitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-05;78#art-1