Art. 3

In vigore dal 26 mar 1893
Lo statuto organico così modificato è approvato in numero di ventitrè articoli ed un esemplare del medesimo sarà d'ordine Nostro munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1893. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1893. Reg. 190. Atti del Governo a f. 103.Gaffino. Luogo del Sigillo. V Il Guardasigilli Bonacci. G. Giolitti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-02;75#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo