Art. 3
In vigore dal 26 mar 1893
Lo statuto organico così modificato è approvato in numero di ventitrè articoli ed un esemplare del medesimo sarà d'ordine Nostro munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1893.
Reg. 190. Atti del Governo a f. 103.Gaffino.
Luogo del Sigillo. V Il Guardasigilli Bonacci.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-02;75#art-3