Art. 2
In vigore dal 26 mar 1893
Nello schema di statuto organico proposto alla Nostra sanzione sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
«Art. 10. Nel secondo capoverso è radiato l'inciso; Queste devono essere sempre approvate dal consiglio comunale, e vi è sostituito il seguente: Da queste tasse saranno esenti gli allievi che per povertà comprovata si trovino in condizioni di non poterle pagare.»
«Art. 13. Sono soppresse le seguenti parole: Ne tiene la sopraintendenza e la direzione e provvede alla sua amministrazione per mezzo di una commissione amministrativa.»
«Art. 14. Il testo di questo articolo è modificato nel modo seguente: L'amministrazione dell'Istituto Omar è affidata ad una commissione nominata dal consiglio comunale composta di un presidente e di quattro membri.»
«Art. 15. Sono soppresse nel quinto comma di questo articolo le seguenti parole: e sarà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale. È parimenti soppresso l'ultimo comma ed è sostituito dal seguente: I deliberati eccedenti la ordinaria amministrazione, i regolamenti interni ed amministrativi, i bilanci ed i conti consuntivi oltrechè alle autorità superiori chiamate a provvedervi a termine di legge, saranno comunicate al consiglio comunale, entro otto giorni dalla loro data, per le osservazioni che il consiglio stesso in forza dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale reputasse di dover fare in proposito sia all'amministrazione interessata sia alle autorità superiori predette».
»Art. 23. Questo articolo è interamente soppresso e l'articolo 24 successivo prende il numero d'ordine 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-02-02;75#art-2