Statuto
Art. 6
In vigore dal 11 ago 1892
L'età per l'ammissione è fissata per ambo i sessi fra gli anni 7 compiuti e 14 non compiuti, e gli alunni non potranno in ogni caso rimanere nell'istituto oltre l'età di 22 anni compiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-6