Statuto
Art. 41
In vigore dal 11 ago 1892
Il rettore del convitto nel dare le opportune istruzioni al personale addetto all'istituto, e specialmente all'ispettrice, alle maestre e agli assistenti dei due compartimenti per quanto riguarda la disciplina interna ed il contegno del personale verso gli allievi e le allieve, deve conformarsi alle norme generali concordate col direttore didattico, nell'intento che anche la vita interna dell'istituto cooperi colla scuola allo scopo di famigliarizzare il sordomuto coll'uso della viva parola e di accrescerne con metodo razionale le utili cognizioni. Da parte sua il direttore didattico deve esigere dal personale da lui dipendente la rigorosa osservanza delle disposizioni disciplinari vigenti nell'istituto, e nel regolare il servizio delle scuole sopratutto per quanto riguarda la cooperazione degli assistenti, come altresì nel dare le opportune istruzioni ai maestri circa alla vigilanza loro sul contegno dei singoli alunni e alle esortazioni a farsi ai medesimi, terrà conto delle informazioni e raccomandazioni che gli dirigerà il rettore del convitto, al fine di meglio garantire il buon andamento morale e disciplinare del medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-41