Statuto

Art. 40

In vigore dal 11 ago 1892
L'ispettrice, come maestra di lavoro, e per quanto riguarda le sue comunicazioni colle allieve e il metodo a seguire per accrescere sempre più le nozioni delle medesime, deve attenersi alle istruzioni del direttore didattico; come preposta al compartimento femminile dipende dal rettore del convitto. Ugualmente le maestre pel loro servizio di vigilanza delle alunne fuori di scuola dipendono dal rettore del convitto. Gli assistenti e le assistenti durante le loro prestazioni in iscuola, come coadiutori o coadiutrici dei maestri o delle maestre, cui sono stati eventualmente addetti, dipendono dal direttore didattico. Per l'opera loro come sorveglianti fuori di scuola dipendono, quelli dal rettore del convitto esclusivamente, queste dal rettore medesimo, rappresentate dall'ispettrice nel compartimento femminile. Il personale inserviente addetto all'istituto dipende dal rettore del convitto, che avrà cura di porre a disposizione del direttore didattico quella parte del medesimo, che potesse all'uopo essere richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 40 Che approva lo statuto organico ed il ruolo del personale del regio istituto dei sordo-muti di Milano. | Portale Normativo