Statuto
Art. 24
In vigore dal 11 ago 1892
Durante la sessione di esami e di prove pratiche, accennati nel precedente articolo, possono essere ammessi ai detti esami ed alle dette prove, e conseguire lo stesso diploma anche persone che non abbiano frequentata la scuola, quando provino di esser nelle condizioni previste dal regolamento all', e di avere per un periodo di tempo, non minore di un anno scolastico, utilmente coaudiuvato all'istruzione dei sordomuti in un istituto, nel quale notoriamente si applichi con efficacia il metodo orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-24