Statuto

Art. 24

In vigore dal 11 ago 1892
Durante la sessione di esami e di prove pratiche, accennati nel precedente articolo, possono essere ammessi ai detti esami ed alle dette prove, e conseguire lo stesso diploma anche persone che non abbiano frequentata la scuola, quando provino di esser nelle condizioni previste dal regolamento all', e di avere per un periodo di tempo, non minore di un anno scolastico, utilmente coaudiuvato all'istruzione dei sordomuti in un istituto, nel quale notoriamente si applichi con efficacia il metodo orale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-24

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Art. 24 Che approva lo statuto organico ed il ruolo del personale del regio istituto dei sordo-muti di Milano. | Portale Normativo