Statuto

Art. 22

In vigore dal 11 ago 1892
Sei apprendisti, tre uomini e tre donne, possono essere accolti nel regio istituto come apprendisti convittori. Il conferimento dei detti posti dà agli apprendisti il diritto di essere ammessi nella comunità dell'istituto e di fruirvi gratuitamente dell'alloggio e del vitto durante l'anno scolastico, coll'obbligo di uniformarsi alle disposizioni disciplinari vigenti e di coadiuvare, ove richiesti, l'opera del personale addetto all'istituto, nella istruzione e nella sorveglianza dei sordomuti. Tali posti sono conferiti dal Ministero, dietro proposta del consiglio direttivo, in base ai risultati di pubblico concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-08;429#art-s-22

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Art. 22 Che approva lo statuto organico ed il ruolo del personale del regio istituto dei sordo-muti di Milano. | Portale Normativo