Statuto
Art. 24
In vigore dal 2 lug 1892
Il consiglio è composto dall'ufficio di presidenza e da sei consiglieri, eletti dall'assemblea fra i soci effettivi. Essi si rinnovano per anzianità, e la prima volta per estrazione a sorte.
Non possono essere rieletti, se non dopo un biennio di contumacia. La surrogazione si fa ogni secondo anno, per modo che ogni biennio ne escano due.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-24