Statuto
Art. 19
In vigore dal 2 lug 1892
Il presidente rappresenta la deputazione presso l'autorità e nei contratti od atti in cui essa interviene come persona giuridica.
Convoca l'assemblea e il consiglio e li presiede, distribuisce gli incarichi ai singoli soci della deputazione, sottoscrive i diplomi, i mandati di pagamento, le relazioni, i conti, la corrispondenza d'ufficio, le relazioni da presentarsi all'assemblea della presidenza, o da pubblicarsi; e dà le sue istruzioni al segretario circa la spedizione degli affari che non devono portarsi all'assemblea o al consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-05-05;345#art-s-19