Art. 1
In vigore dal 6 mag 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le proposte della congrezione di carità e del consiglio comunale di Robecco sul Naviglio (Milano), relative al concentramento nella congregazione medesima delle seguenti opere pie dotali:
1.° Dugnani cardinale Antonio, amministrata dalla congregazione di carità di Milano;
2.° Terzaghi, amministrata per una parte dalla fabbriceria parrocchiale di Robecco e per l'altra dalla fabbriceria parrocchiale di Casterno;
Veduto il voto favorevole della giunta provinciale amministrativa;
Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'amministrazione delle suindicate opere pie dotali è concentrata nella congregazione di carità di Robecco sul Naviglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1892.
Reg. 184. Atti del Governo a f. 152. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
G. Nicotera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-04-03;188#art-1