Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 mag 1892
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le proposte della congrezione di carità e del consiglio comunale di Robecco sul Naviglio (Milano), relative al concentramento nella congregazione medesima delle seguenti opere pie dotali: 1.° Dugnani cardinale Antonio, amministrata dalla congregazione di carità di Milano; 2.° Terzaghi, amministrata per una parte dalla fabbriceria parrocchiale di Robecco e per l'altra dalla fabbriceria parrocchiale di Casterno; Veduto il voto favorevole della giunta provinciale amministrativa; Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'amministrazione delle suindicate opere pie dotali è concentrata nella congregazione di carità di Robecco sul Naviglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1892. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1892. Reg. 184. Atti del Governo a f. 152. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri. G. Nicotera.
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