Art. 2

Abrogato
In vigore dal 29 apr 1892 al 15 dic 2010
Nella sistemazione dei conti da farsi fra Governo e Società, colle norme tracciate nel 3° e nel 4° capoverso dell'art. 44 dei capitolati d'esercizio, approvati con legge numero 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, i prodotti che si otterranno con l'applicazione della tariffa così ridotta, reintegrati con l'accredito alle Società delle minori somme incassate in conseguenza degli ordinati ribassi, saranno computati per gli effetti della ripartizione di cui agli articoli 22 del contratto d'esercizio della rete Mediterranea e 25 di quello per la rete dell'Adriatico, approvati con la legge predetta, esclusivamente e sempre in aggiunta al prodotto iniziale rispettivamente e per ciascun anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-03-06;122#art-2

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