Art. 1
AbrogatoIn vigore dal 29 apr 1892 al 15 dic 2010
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 44 (capoverso 1° e 2°) dei capitolati per l'esercizio delle strade ferrate componenti le reti del Mediterraneo e dell'Adriatico;
Visto l'articolo 6 della legge approvativa dei capitolati stessi, n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885;
Vista la tariffa eccezionale n. 1002 a piccola velocità, per il trasporto a carro completo, di vino comune, mosto ed uva pigiata in botti o barili, dall'Italia all'estero pei transiti di Ventimiglia, Modane, Pino, Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons, concordata con le Società esercenti le reti predette, ed approvata con decreto ministeriale numero 7305-844 del febbraio 1892;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A far tempo dal 15 febbraio 1892, ed in via di esperimento per un periodo non minore di un anno, le Società concessionarie dell'esercizio per le strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico applicheranno la suaccennata tariffa eccezionale n. 1002, con esse concordata, ridotta in ogni sua parte, nella misura qui appresso indicata, e cioè:
Per la serie A, il 10 per cento;
Per la serie B, il 15 per cento pei quantitativi annuali di 1000 tonnellate spedite da un solo mittente;
Il 17,50 per cento id. id. 5000 id. id. id.;
Il 22,50 per cento id. id. 10,000 id. id. id.;
Il 25 per cento id. id. 20,000 e 30,000 id. id. id.;
rimanendo con ciò i prezzi della tariffa stessa per l'applicazione ai trasporti nei riguardi col pubblico, e ferme stando le condizioni cui la medesima è soggetta, modificati come qui appresso viene riportato:
Serie A.
Parte di provvedimento in formato grafico
Serie B.
applicabile in via di rimborso, a forma della condizione e.
Parte di provvedimento in formato grafico
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