Regolamento
Art. 9
In vigore dal 9 mar 1892
Contro la liquidazione della tassa è ammesso il reclamo, in via amministrativa, alla camera nel termine di cinque giorni dal pagamento di essa, ed ove gl'interessati non si accontenteranno delle sue decisioni, potranno ricorrere ai tribunali ordinari, osservate le regole di competenza ed i termini prescritti dalle leggi vigenti.
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