Regolamento
Art. 4
In vigore dal 9 mar 1892
I libri delle bollette, forniti a spese della camera saranno numerati carta per carta e contrassegnati col suggello della camera medesima.
Ciascun libro porterà il visto del presidente della camera e la indicazione del numero delle bollette contenute.
Non possono nelle bollette farsi cancellature o correzioni, accadendo qualche errore la intiera bolletta sarà sottolineata in modo da potersene leggere il contenuto.
I tronchi dei registri, ovvero i libri contenenti le bollette madri, saranno, appena esaurite le bollette figlie, restituiti alla camera e custoditi nei suoi archivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-28;32#art-r-4