Art. 2
In vigore dal 2 ago 1891
L'associazione è ammessa a godere il trattamento di favore di cui nell'art. 36 del regolamento approvato col predetto Nostro decreto del 3 aprile 1890.
Essa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1891.
Reg. 180. Atti del Governo a f. 68. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
B. Chimirri.
Storico versioni
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