Art. 2

In vigore dal 2 ago 1891
L'associazione è ammessa a godere il trattamento di favore di cui nell'art. 36 del regolamento approvato col predetto Nostro decreto del 3 aprile 1890. Essa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1891. Reg. 180. Atti del Governo a f. 68. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. FERRARIS. B. Chimirri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-06-30;225#art-rd-2

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