Art. 1
In vigore dal 2 ago 1891
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza presentata dal comizio agrario di Ferrara per ottenere l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico dell'associazione fra i proprietari di caldaie a vapore nella provincia di Ferrara, costituitasi in data 9 dicembre 1890;
Visto lo statuto predetto e ritenuto che esso corrisponde agli scopi che l'associazione si propone ed alle disposizioni del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con Nostro decreto, n. 6793 (serie 3ª), del 3 aprile 1890;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento;
Visto l' del codice civile;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L'associazione fra i proprietari di caldaie a vapore nella provincia di Ferrara con sede in detta città è eretta in ente morale, ed è approvato il suo statuto organico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-06-30;225#art-rd-1