Art. 3
In vigore dal 4 feb 1891
È aggiunto un nuovo articolo così concepito:
«La durata della cassa di risparmio è indefinita. Essa non potrà cessare se non per fatto di forza maggiore, o nei casi previsti dalla legge.
«Nel caso di cessazione, il capitale residuale che potesse sopravvanzare, dopo di avere rimborsati i depositi e saldate tutte le altre passività, sarà erogato a beneficio dell'ente fondatore.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1891.
Reg. 177. Atti del Governo a f. 79. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. Miceli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;1#art-3