Art. 3

In vigore dal 4 feb 1891
È aggiunto un nuovo articolo così concepito: «La durata della cassa di risparmio è indefinita. Essa non potrà cessare se non per fatto di forza maggiore, o nei casi previsti dalla legge. «Nel caso di cessazione, il capitale residuale che potesse sopravvanzare, dopo di avere rimborsati i depositi e saldate tutte le altre passività, sarà erogato a beneficio dell'ente fondatore.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1891. Reg. 177. Atti del Governo a f. 79. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. L. Miceli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;1#art-3

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