Art. 2
In vigore dal 4 feb 1891
All'articolo 44 dello statuto predetto, dopo le parole «nella misura dei quattro quinti del valore commerciale dei titoli stessi» sono aggiunte le seguenti: «purchè non superiore al valore nominale dei medesimi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;1#art-2