Art. 2

In vigore dal 6 dic 1890
La provincia di Arezzo concorrerà al mantenimento della detta Scuoia con l'annuo assegno di lire 6000 (lire seimila) e adempirà, insieme al comune di Arezzo, a tutti gli obblighi che incombono all'una od all'altro in base alle citate deliberazioni ed alle norme vigenti, in ispecie all'articolo 360 della citata legge del 13 novembre 1859, n. 3725, ed all' e ai capi II e XII del regolamento per le scuole normali approvato col decreto Reale del 14 settembre 1889, n. 6493. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 novembre 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-25;7251#art-2

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