Art. 1
In vigore dal 6 dic 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione del 18 novembre 1859, n. 3725 e quella sulla istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877, n. 3961;
Veduto il regolamento per le Scuole normali approvato col Nostro decreto del 14 settembre 1889, n. 6493 (serie 3ª);
Veduto il Nostro decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico delle leggi sulla Amministrazione e sulla contabilità generale e quella successiva dell'11 luglio 1889, n. 6216, sullo stesso argomento;
Veduto il bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1890-1891 approvato con la legge del 28 giugno 1890, n. 6905 (serie 3ª);
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Arezzo, presa nell'adunanza del 10 settembre 1890 e quelle del Consiglio comunale di Arezzo, prese nelle adunanze dei 18 e 26 settembre 1890, approvate dalla Giunta amministrativa della provincia di Arezzo con deliberazione dell'8 ottobre 1890;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La Scuola normale femminile pareggiata provinciale di Arezzo è convertita in Scuola normale femminile superiore governativa a far tempo dal 1° ottobre 1890.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-25;7251#art-1