Art. 2

In vigore dal 18 nov 1890
È approvato lo statuto organico della fondazione medesima, composto di dodici articoli, il quale sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 239. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-07;3950#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale la fondazione «Principe Amedeo di Savoia» in Venezia, l'autorizza ad accettare l'annua rendita di lire 125 e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo