Art. 1

In vigore dal 18 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza del sindaco di Venezia, con la quale, conformemente alla deliberazione di quel consiglio comunale in data 18 giugno 1890, si chiede il riconoscimento giuridico della fondazione da intitolarsi «Principe Amedeo di Savoia, per due grazie a favore di vedove con figli minorenni o di orfani, a cui per la morte del capo di famiglia siano venuti meno i mezzi di sussistenza,» impiegando all'uopo l'annua rendita sul debito pubblico di lire 125, consegnata al municipio dal comitato per le onoranze funebri al compianto principe; Veduto lo statuto organico della fondazione predetta; Veduta la deliberazione della giunta provinciale amministrativa; Vedute le leggi 5 giugno 1850, 3 agosto 1862, e 10 febbraio 1889; Udito l'avviso del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . La suddetta fondazione «Principe Amedeo di Savoia» è eretta in ente morale, da amministrarsi dal municipio di Venezia, il quale è autorizzato ad accettare la suddetta annua rendita di lire 125.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-07;3950#art-1

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