Art. 2
In vigore dal 2 nov 1890
I liquidatori saranno nominati dal ministro proponente, ai termini e per gli effetti degli articoli 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e 26 del regolamento per la esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 aprile 1889, n. 3240 (serie 3ª, parte supplementare).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 27 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 202. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
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