Art. 2

In vigore dal 2 nov 1890
I liquidatori saranno nominati dal ministro proponente, ai termini e per gli effetti degli articoli 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e 26 del regolamento per la esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 aprile 1889, n. 3240 (serie 3ª, parte supplementare). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 27 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 202. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. L. MICELI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-27;3944#art-2

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Art. 2 Che pone in liquidazione la cassa di risparmio di Argenta. — Testo vigente | Portale Normativo