Art. 1
In vigore dal 2 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto 10 luglio 1890, n. MMMDCCCLVI (serie 3ª, parte supplementare), col quale si scioglie il consiglio di amministrazione della cassa di risparmio di Argenta, in provincia di Ferrara, e si nomina un commissario regio;
Veduta la relazione del commissario regio dalla quale si desume che è distrutto il patrimonio della cassa di risparmio predetta e che esiste una deficienza in danno dei depositanti;
Veduto l'articolo 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La cassa di risparmio di Argenta è posta in liquidazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-27;3944#art-1