Art. 1

In vigore dal 19 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda 20 maggio decorso presentata dal presidente del comitato per la cura dei poveri scrofolosi di Bergamo, in esecuzione dell'incarico ricevuto dal comitato stesso pel riconoscimento della pia istituzione in ente morale e l'approvazione del relativo statuto organico; Visti gli atti, dai quali risulta che il detto comitato ora dispone di un patrimonio proprio di lire 11,000; Vista la deliberazione 23 maggio decorso della giunta provinciale amministrativa di Bergamo; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il comitato per la cura dei poveri scrofolosi della città di Bergamo è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-11;3921#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale il comitato per la cura dei poveri scrofolosi in Bergamo e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo