Art. 2
In vigore dal 19 ott 1890
È approvato il relativo statuto organico in data 1° aprile 1890, composto di venti articoli, a condizione che l'articolo 14 venga coordinato con le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972; che l'articolo 17 sia modificato nel senso che le deliberazioni debbano essere sempre prese a maggioranza assoluta di voti e che vi siano aggiunte le seguenti disposizioni:
«I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.
«I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal comitato ed il prefetto la può promuovere.»
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 11 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 145. Fumagalli.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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