Art. 2

In vigore dal 19 ott 1890
È approvato il relativo statuto organico in data 1° aprile 1890, composto di venti articoli, a condizione che l'articolo 14 venga coordinato con le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972; che l'articolo 17 sia modificato nel senso che le deliberazioni debbano essere sempre prese a maggioranza assoluta di voti e che vi siano aggiunte le seguenti disposizioni: «I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione. «I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal comitato ed il prefetto la può promuovere.» Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 11 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 145. Fumagalli. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-11;3921#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo