Art. 2

In vigore dal 30 ott 1890
È approvato lo statuto organico del detto asilo in data 10 maggio decorso, composto di quaranta articoli, a condizione che siano in esso richiamate le disposizioni stabilite negli articoli 11, 14 e 15 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972 e salvo aggiungervi le disposizioni seguenti: All'articolo 12°: «I mandati di pagamento, però non costituiranno titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e dell'altro membro più anziano.» All'articolo 16°: «Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza sarà pronunciata dall'amministrazione e potrà essere promossa dal prefetto.» Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 190. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3938#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale l'asilo infantile di carita' per i figli maschi di Pieve Fosciana e Pontardeto e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo