Art. 2
In vigore dal 30 ott 1890
È approvato lo statuto organico del detto asilo in data 10 maggio decorso, composto di quaranta articoli, a condizione che siano in esso richiamate le disposizioni stabilite negli articoli 11, 14 e 15 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972 e salvo aggiungervi le disposizioni seguenti:
All'articolo 12°: «I mandati di pagamento, però non costituiranno titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e dell'altro membro più anziano.»
All'articolo 16°: «Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza sarà pronunciata dall'amministrazione e potrà essere promossa dal prefetto.»
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 4 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 190. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3938#art-2