Art. 1

In vigore dal 30 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento in data 8 novembre 1879, col quale il signor Pierotti Sebastiano dopo aver disposto alcuni legati, istituì erede delle sue sostanze valutate al netto di lire 23,475. 76, un istituto infantile di carità in perpetuo per i figli maschi del paese di Pieve Fosciana e Pontardeto, determinandone l'amministrazione; Vista la domanda presentata dall'amministrazione stessa per ottenere la erezione in ente morale del pio istituto e l'approvazione del relativo statuto organico; Viste le deliberazioni prese in proposito dalla giunta provinciale amministrativa di Massa Carrara; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di carità per i figli maschi di Pieve Fosciana e Pontardeto, istituito in Pieve Fosciana per disposizione testamentaria di Sebastiano Pierotti è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3938#art-1

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