Art. 2
In vigore dal 16 ott 1890
Il liquidatore della cassa di risparmio predetta sarà nominato dal ministro proponente, come prescrivono l'articolo 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e l'articolo 26 del regolamento per la esecuzione della medesima, approvato con regio decreto 4 aprile 1889, numero MMMCCXC (serie 3ª parte supplementare).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 131. Fumagalli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
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