Art. 2
2 / 2In vigore dal 16 ott 1890
Il liquidatore della cassa di risparmio predetta sarà nominato dal ministro proponente, come prescrivono l'articolo 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e l'articolo 26 del regolamento per la esecuzione della medesima, approvato con regio decreto 4 aprile 1889, numero MMMCCXC (serie 3ª parte supplementare).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 131. Fumagalli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3913#art-2