Art. 2

In vigore dal 18 ott 1890
È fatto obbligo all'amministrazione di presentare entro breve termine il relativo statuto organico. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 3 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1890. Reg. 17.5. Atti del Governo a f. 144. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-03;3917#art-2

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